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Il peso dei prodotti preconfezionati: Legge 690/78 e direttive CEE

23 novembre 2017

Legge del 25 ottobre 1978, n. 690
Adeguamento dell’ordinamento interno alla direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati. (La Legge completa qui)

La nostra Azienda è abilitata presso la CCIAA di Salerno con autorizzazione SA05 per la verificazione periodica degli strumenti per pesare. Richiedi il nostro contributo per rispondere adeguatamente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge, rivolgendoti al nostro Servizio di Assistenza.
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La legge n. 690 si applica agli “imballaggi preconfezionati C.E.E.” contenenti prodotti non contemplati dal decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614, destinati alla vendita in quantità unitarie costanti: pari a valori prefissati dal produttore; espresse in unità di massa o di volume; superiori o uguali a 5 grammi o a 5 millilitri e inferiori o uguali a 10 chilogrammi o a 10 litri.
Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l’insieme di un prodotto e dell’imballaggio individuale nel quale tale prodotto è preconfezionato. Un prodotto è preconfezionato quando è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza dell’acquirente e preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l’imballaggio stesso.
La massa nominale o il volume nominale del contenuto di un imballaggio preconfezionato è la massa o il volume indicato sull’imballaggio e corrisponde alla quantità di prodotto che si ritiene debba contenere.
Il contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato è la quantità in termini di massa o volume di prodotto che esso contiene realmente. In tutte le operazioni di controllo, per i prodotti la cui quantità è espressa in unità di volume, il valore del contenuto effettivo preso in considerazione è quello di detto contenuto alla temperatura di 20° C, qualunque sia la temperatura alla quale sono stati eseguiti il riempimento o il controllo.
Tale norma non si applica tuttavia ai prodotti surgelati e congelati la cui quantità è espressa in unità di volume. L’errore in meno di un imballaggio preconfezionato è la quantità di cui il suo contenuto effettivo differisce in meno dalla quantità nominale.
Gli imballaggi preconfezionati conformi alle disposizioni della presente legge possono essere contrassegnati con marchio C.E.E. e sono in seguito denominati “imballaggi preconfezionati C.E.E.”.
Se il marchio non è “a secco” la stampigliatura deve essere apposta usando inchiostri indelebili e tali da non alterare le caratteristiche dell’imballaggio e quelle del prodotto confezionato.
Le caratteristiche e le modalità di applicazione del marchio C.E.E. sono fissate con decreti del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
è vietata l’apposizione, sugli imballaggi preconfezionati non conformi alle disposizioni della presente legge, di contrassegni le cui caratteristiche siano tali da generare confusione sul mercato con il marchio C.E.E. o da trarre comunque in inganno l’acquirente di preimballaggi C.E.E.

Immissione sul mercato
Ferma restando la possibilità dei controlli metrologici, di cui al successivo articolo 10, gli imballaggi preconfezionati C.E.E. possono essere liberamente immessi sul mercato, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di determinazione del volume o della massa, o dei metodi di misura o di controllo impiegati, o di indicazioni obbligatorie relative alla massa o al volume nominali del prodotto contenuto.

Tolleranze.

Gli errori massimi tollerati in meno sono quelli fissati nella tabella dell’allegato 1. Inoltre, per i lotti determinati secondo l’allegato II, gli imballaggi preconfezionati C.E.E. devono essere confezionati in modo che l’imballaggio definitivo soddisfi alle seguenti condizioni:

a) il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati non deve essere inferiore, in media, alla quantità nominale;

b) la percentuale di imballaggi preconfezionati che presentano un errore in meno superiore all’errore massimo tollerato deve essere di valore tale
da consentire che la partita dei preimballaggi soddisfi ai controlli definiti all’allegato II;

c) nessun preimballaggio che presenti un errore in meno superiore a due volte l’errore massimo tollerato può essere posto in commercio.

Iscrizioni metrologiche.

Gli imballaggi preconfezionati C.E.E. devono recare l’indicazione, in unità SI, della massa nominale o del volume nominale del prodotto contenuto, nonché un marchio o una iscrizione che permetta di identificare chi ha effettuato o fatto effettuare il riempimento, oppure, qualora si tratti di “imballaggi preconfezionati C.E.E.” provenienti da Stati non membri della Comunità europea, l’importatore stabilito nella Comunità. Le caratteristiche delle predette indicazioni, ivi comirese le specifiche unità di misura secondo cui deve essere espressa la quantità nominale del contenuto e le loro modalità di apposizione, sono fissate con decreti del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Sono vietate altre iscrizioni metrologiche oltre quelle previste dal presente articolo e dal precedente articolo 3.

Controlli.

La quantità di prodotto contenuta in un imballaggio preconfezionato, denominata contenuto effettivo, deve essere misurata oppure controllata in termini di massa o di volume sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento; lo stesso obbligo sussiste per l’importatore, quando si tratti di imballaggi preconfezionati C.E.E. fabbricati fuori della Comunità europea. La misurazione o il controllo sono effettuati mediante uno strumento legale di misura adatto alla natura delle operazioni da compiere ed in regola con le disposizioni metriche in vigore. Il predetto controllo di fabbricazione può essere eseguito per campionamento. Quando il contenuto effettivo non viene misurato, il controllo di chi effettua il riempimento deve essere organizzato in modo che sia effettivamente garantito il valore del contenuto secondo le norme della presente legge. La disposizione del precedente comma si considera soddisfatta, se chi effettua il riempimento procede ad un controllo di fabbricazione secondo modalità ammesse dall’Ufficio centrale metrico e tiene a disposizione di detto Ufficio i documenti in cui sono registrati i risultati del controllo, per attestare che i controlli, le correzioni e gli aggiustamenti resisi necessari sono stati effettuati in modo corretto e regolare. In caso di importazioni provenienti dai Paesi terzi l’importatore, anziché effettuare la misurazione o il controllo, può dimostrare di essersi premunito di tutte le garanzie che gli
consentono di assumersi la responsabilità. Per i prodotti la cui quantità è espressa in unità di volume, gli obblighi della misurazione o del controllo di fabbricazione sono soddisfatti anche mediante le bottiglie recipienti-misura definite al titolo II del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614, riempite alle condizioni previste dalle norme in vigore e dalla presente legge.

Allegato I: Errori massimi tollerati in meno sui contenuti degli imballaggi preconfezionati CEE

L’errore massimo tollerato in meno sul contenuto di un imballaggio preconfezionato è fissato conformemente alla seguente tabella:

Quantità nominale Qn in gr o ml in % di Qn gr oppure ml
da 5 a 50 9
da 50 a 100 4,5
da 100 a 200 4,5
da 200 a 300 9
da 300 a 500 3
da 500 a 1.000 15
da 1000 a 10.000 1,5

Per l’applicazione della tabella, i valori calcolati in unità di massa o di volume degli errori massimi tollerati, ivi indicati in percentuale, vanno arrotondati per eccesso al decimo di grammo o di millilitro.

Allegato II: Metodo di riferimento per il controllo statistico degli imballaggi preconfezionati CEE

1. Prescrizioni relative alla misurazione del contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati.

Il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati può essere misurato direttamente per mezzo di strumenti per pesare o di strumenti di misura volumetrici oppure, se si tratta di un liquido, indirettamente per pesatura del prodotto preconfezionato e misurazione della sua massa volumica. Qualunque sia il metodo impiegato, l’errore commesso nella misurazione del contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato deve essere al massimo pari ad un quinto dell’errore massimo tollerato in meno sulla quantità nominale dell’imballaggio preconfezionato.

2. Prescrizioni relative al controllo dei lotti di imballaggi preconfezionati.

Il controllo degli imballaggi preconfezionati è effettuato per campionamento e comprende due parti:

un controllo riguardante il contenuto effettivo di ciascun imballaggio preconfezionato del campione;
un secondo controllo riguardante la media dei contenuti effettivi degli imballaggi preconfezionati del campione.

Un lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile se i risultati dei due controlli soddisfano entrambi ai criteri di accettazione. Per ciascun controllo esistono due piani di campionamento da impiegare come segue:

uno per il controllo non distruttivo, che non comporta cioè l’apertura dell’imballaggio;
l’altro per il controllo distruttivo, che comporta cioè l’apertura o la distruzione dell’imballaggio.

Per motivi economici e pratici, quest’ultimo controllo è limitato allo stretto indispensabile e la sua efficacia è inferiore a quella del controllo non distruttivo.
Si deve quindi procedere al controllo distruttivo soltanto quando è praticamente impossibile effettuare un controllo non distruttivo. Normalmente,
esso non viene effettuato per partite inferiori alle 100 unità.

2.1 Lotti di imballaggi preconfezionati.

2.1.1 – Il lotto è costituito dall’insieme degli imballaggi preconfezionati della stessa quantità nominale, dello stesso modello e della stessa fabbricazione, riempiti nello stesso luogo, oggetto del controllo. La sua grandezza è limitata ai valori definiti qui di seguito.

2.1.2 – Quando il controllo degli imballaggi preconfezionati viene effettuato alla fine della catena di riempimento, la grandezza del lotto è pari alla produzione oraria massima della catena di riempimento senza limitazione di tale grandezza. Negli altri casi la grandezza del lotto è limitata a 10.000 imballaggi preconfezionati.

2.1.3 – Per i lotti di grandezza inferiore a 100 imballaggi preconfezionati il controllo non distruttivo, quando ha luogo, viene effettuato al 100 per cento.

2.1.4. – Prima di effettuare i controlli di cui ai punti 2.2 e 2.3, si deve prelevare a caso dal lotto un numero sufficiente di imballaggi preconfezionati, per consentire lo svolgimento del controllo che richiede il campione di maggiore numerosità.Per l’altro controllo, il campione necessario sarà prelevato a caso dal primo campione e quindi contrassegnato. L’operazione di contrassegno deve essere effettuata prima di dare inizio alle operazioni di misurazione.

2.2 – Controllo del contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato. Il contenuto minimo tollerato viene ottenuto deducendo dalla quantità nominale dell’imballaggio
preconfezionato l’errore massimo tollerato in meno corrispondente a tale quantità nominale. I singoli elementi del lotto, il contenuto effettivo dei quali sia inferiore al contenuto minimo tollerato, sono denominati difettosi.

2.2.1 – Controllo non distruttivo. Per il controllo non distruttivo si ricorre ad un piano di campionamento doppio. Il primo numero di imballaggi preconfezionati controllati devo essere pari alla numerosità del primo campione indicata nel piano: se il numero dei difettosi riscontrato nel primo campione è inferiore o pari al primo criterio di accettazione, il lotto è considerato accettabile per questo controllo; se il numero dei difettosi riscontrato nel primo campione è pari o superiore al primo criterio di rifiuto, il lotto è respinto; se il numero dei difettosi riscontrato nel primo campione è compreso fra il primo criterio di accettazione ed il primo criterio di rifiuto, si deve controllare un secondo campione la cui numerosità è indicata nel piano.

I numeri dei difettosi riscontrati nel primo e nel secondo campione devono essere addizionati: se il totale dei difettosi è inferiore o pari al secondo criterio di accettazione, il lotto viene considerato accettabile per tale controllo; se il totale dei difettosi è superiore o pari al secondo criterio di rifiuto, il lotto viene respinto.

2.2.2 – Controllo distruttivo.

Per il controllo distruttivo si ricorre al piano di campionamento semplice riportato qui di seguito che deve essere utilizzato unicamente per lotti di grandezza pari o superiore a 100. Il numero di imballaggi preconfezionato controllati è pari a 20: se il numero dei difettosi riscontrato nel campione è inferiore o pari al criterio di accettazione, il lotto è considerato accettabile; se il numero dei difettosi riscontrato nel campione è pari o superiore al criterio di rifiuto, il lotto è respinto.