{"id":3554,"date":"2017-11-23T21:49:00","date_gmt":"2017-11-23T20:49:00","guid":{"rendered":"https:\/\/bilanciailcd.it\/press\/?p=9"},"modified":"2025-02-21T09:18:50","modified_gmt":"2025-02-21T08:18:50","slug":"il-peso-dei-prodotti-preconfezionati-legge-690-78-e-direttive-cee","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bilanciailcd.it\/it\/press\/2017\/11\/23\/il-peso-dei-prodotti-preconfezionati-legge-690-78-e-direttive-cee\/","title":{"rendered":"Il peso dei prodotti preconfezionati: Legge 690\/78 e direttive CEE"},"content":{"rendered":"<p><strong>Legge del 25 ottobre 1978, n. 690<\/strong><br \/>\nAdeguamento dell&#8217;ordinamento interno alla direttiva del consiglio delle Comunit\u00e0 europee n. 76\/211\/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati. (La Legge completa <a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/gu\/1978\/11\/11\/316\/sg\/pdf\">qui<\/a>)<\/p>\n<p>La nostra Azienda \u00e8 abilitata presso la CCIAA di Salerno con autorizzazione SA05 per la verificazione periodica degli strumenti per pesare. Richiedi il nostro contributo per rispondere adeguatamente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge, rivolgendoti al nostro <a href=\"\/it\/assistenza\">Servizio di Assistenza<\/a>.<br \/>\nScopri anche la nostra linea di <a href=\"\/it\/cat\/sistemi-pesatura\/19\">bilance e pesatrici ponderali dedicate al confezionamento, dosaggio ed etichettatura<\/a>.<\/p>\n<p>La legge n. 690 si applica agli &#8220;imballaggi preconfezionati C.E.E.&#8221; contenenti prodotti non contemplati dal decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614, destinati alla vendita in quantit\u00e0 unitarie costanti: pari a valori prefissati dal produttore; espresse in unit\u00e0 di massa o di volume; superiori o uguali a 5 grammi o a 5 millilitri e inferiori o uguali a 10 chilogrammi o a 10 litri.<br \/>\nPer imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l&#8217;insieme di un prodotto e dell&#8217;imballaggio individuale nel quale tale prodotto \u00e8 preconfezionato. Un prodotto \u00e8 preconfezionato quando \u00e8 contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza dell&#8217;acquirente e preparato in modo che la quantit\u00e0 del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l&#8217;imballaggio stesso.<br \/>\nLa massa nominale o il volume nominale del contenuto di un imballaggio preconfezionato \u00e8 la massa o il volume indicato sull&#8217;imballaggio e corrisponde alla quantit\u00e0 di prodotto che si ritiene debba contenere.<br \/>\nIl contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato \u00e8 la quantit\u00e0 in termini di massa o volume di prodotto che esso contiene realmente. In tutte le operazioni di controllo, per i prodotti la cui quantit\u00e0 \u00e8 espressa in unit\u00e0 di volume, il valore del contenuto effettivo preso in considerazione \u00e8 quello di detto contenuto alla temperatura di 20\u00b0 C, qualunque sia la temperatura alla quale sono stati eseguiti il riempimento o il controllo.<br \/>\nTale norma non si applica tuttavia ai prodotti surgelati e congelati la cui quantit\u00e0 \u00e8 espressa in unit\u00e0 di volume. L&#8217;errore in meno di un imballaggio preconfezionato \u00e8 la quantit\u00e0 di cui il suo contenuto effettivo differisce in meno dalla quantit\u00e0 nominale.<br \/>\nGli imballaggi preconfezionati conformi alle disposizioni della presente legge possono essere contrassegnati con marchio C.E.E. e sono in seguito denominati &#8220;imballaggi preconfezionati C.E.E.\u201d.<br \/>\nSe il marchio non \u00e8 &#8220;a secco&#8221; la stampigliatura deve essere apposta usando inchiostri indelebili e tali da non alterare le caratteristiche dell&#8217;imballaggio e quelle del prodotto confezionato.<br \/>\nLe caratteristiche e le modalit\u00e0 di applicazione del marchio C.E.E. sono fissate con decreti del Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato.<br \/>\n\u00e8 vietata l&#8217;apposizione, sugli imballaggi preconfezionati non conformi alle disposizioni della presente legge, di contrassegni le cui caratteristiche siano tali da generare confusione sul mercato con il marchio C.E.E. o da trarre comunque in inganno l&#8217;acquirente di preimballaggi C.E.E.<\/p>\n<p><strong>Immissione sul mercato<\/strong><br \/>\nFerma restando la possibilit\u00e0 dei controlli metrologici, di cui al successivo articolo 10, gli imballaggi preconfezionati C.E.E. possono essere liberamente immessi sul mercato, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di determinazione del volume o della massa, o dei metodi di misura o di controllo impiegati, o di indicazioni obbligatorie relative alla massa o al volume nominali del prodotto contenuto.<\/p>\n<p><strong>Tolleranze.<\/strong><\/p>\n<p>Gli errori massimi tollerati in meno sono quelli fissati nella tabella dell&#8217;allegato 1. Inoltre, per i lotti determinati secondo l&#8217;allegato II, gli imballaggi preconfezionati C.E.E. devono essere confezionati in modo che l&#8217;imballaggio definitivo soddisfi alle seguenti condizioni:<\/p>\n<p>a) il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati non deve essere inferiore, in media, alla quantit\u00e0 nominale;<\/p>\n<p>b) la percentuale di imballaggi preconfezionati che presentano un errore in meno superiore all&#8217;errore massimo tollerato deve essere di valore tale<br \/>\nda consentire che la partita dei preimballaggi soddisfi ai controlli definiti all&#8217;allegato II;<\/p>\n<p>c) nessun preimballaggio che presenti un errore in meno superiore a due volte l&#8217;errore massimo tollerato pu\u00f2 essere posto in commercio.<\/p>\n<p><strong>Iscrizioni metrologiche<\/strong>.<\/p>\n<p>Gli imballaggi preconfezionati C.E.E. devono recare l&#8217;indicazione, in unit\u00e0 SI, della massa nominale o del volume nominale del prodotto contenuto, nonch\u00e9 un marchio o una iscrizione che permetta di identificare chi ha effettuato o fatto effettuare il riempimento, oppure, qualora si tratti di &#8220;imballaggi preconfezionati C.E.E.&#8221; provenienti da Stati non membri della Comunit\u00e0 europea, l&#8217;importatore stabilito nella Comunit\u00e0. Le caratteristiche delle predette indicazioni, ivi comirese le specifiche unit\u00e0 di misura secondo cui deve essere espressa la quantit\u00e0 nominale del contenuto e le loro modalit\u00e0 di apposizione, sono fissate con decreti del Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato. Sono vietate altre iscrizioni metrologiche oltre quelle previste dal presente articolo e dal precedente articolo 3.<\/p>\n<p><strong>Controlli<\/strong>.<\/p>\n<p>La quantit\u00e0 di prodotto contenuta in un imballaggio preconfezionato, denominata contenuto effettivo, deve essere misurata oppure controllata in termini di massa o di volume sotto la responsabilit\u00e0 di chi effettua il riempimento; lo stesso obbligo sussiste per l&#8217;importatore, quando si tratti di imballaggi preconfezionati C.E.E. fabbricati fuori della Comunit\u00e0 europea. La misurazione o il controllo sono effettuati mediante uno strumento legale di misura adatto alla natura delle operazioni da compiere ed in regola con le disposizioni metriche in vigore. Il predetto controllo di fabbricazione pu\u00f2 essere eseguito per campionamento. Quando il contenuto effettivo non viene misurato, il controllo di chi effettua il riempimento deve essere organizzato in modo che sia effettivamente garantito il valore del contenuto secondo le norme della presente legge. La disposizione del precedente comma si considera soddisfatta, se chi effettua il riempimento procede ad un controllo di fabbricazione secondo modalit\u00e0 ammesse dall&#8217;Ufficio centrale metrico e tiene a disposizione di detto Ufficio i documenti in cui sono registrati i risultati del controllo, per attestare che i controlli, le correzioni e gli aggiustamenti resisi necessari sono stati effettuati in modo corretto e regolare. In caso di importazioni provenienti dai Paesi terzi l&#8217;importatore, anzich\u00e9 effettuare la misurazione o il controllo, pu\u00f2 dimostrare di essersi premunito di tutte le garanzie che gli<br \/>\nconsentono di assumersi la responsabilit\u00e0. Per i prodotti la cui quantit\u00e0 \u00e8 espressa in unit\u00e0 di volume, gli obblighi della misurazione o del controllo di fabbricazione sono soddisfatti anche mediante le bottiglie recipienti-misura definite al titolo II del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614, riempite alle condizioni previste dalle norme in vigore e dalla presente legge.<\/p>\n<p><strong>Allegato I: Errori massimi tollerati in meno sui contenuti degli imballaggi preconfezionati CEE<\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;errore massimo tollerato in meno sul contenuto di un imballaggio preconfezionato \u00e8 fissato conformemente alla seguente tabella:<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<td>Quantit\u00e0 nominale Qn in gr o ml<\/td>\n<td>in % di Qn<\/td>\n<td>gr oppure ml<\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>da 5 a 50<\/td>\n<td>9<\/td>\n<td>&#8211;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>da 50 a 100<\/td>\n<td>&#8211;<\/td>\n<td>4,5<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>da 100 a 200<\/td>\n<td>4,5<\/td>\n<td>&#8211;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>da 200 a 300<\/td>\n<td>&#8211;<\/td>\n<td>9<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>da 300 a 500<\/td>\n<td>3<\/td>\n<td>&#8211;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>da 500 a 1.000<\/td>\n<td>&#8211;<\/td>\n<td>15<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>da 1000 a 10.000<\/td>\n<td>1,5<\/td>\n<td>&#8211;<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Per l&#8217;applicazione della tabella, i valori calcolati in unit\u00e0 di massa o di volume degli errori massimi tollerati, ivi indicati in percentuale, vanno arrotondati per eccesso al decimo di grammo o di millilitro.<\/p>\n<p><strong>Allegato II: Metodo di riferimento per il controllo statistico degli imballaggi preconfezionati CEE<\/strong><\/p>\n<p>1. Prescrizioni relative alla misurazione del contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati.<\/p>\n<p>Il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati pu\u00f2 essere misurato direttamente per mezzo di strumenti per pesare o di strumenti di misura volumetrici oppure, se si tratta di un liquido, indirettamente per pesatura del prodotto preconfezionato e misurazione della sua massa volumica. Qualunque sia il metodo impiegato, l&#8217;errore commesso nella misurazione del contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato deve essere al massimo pari ad un quinto dell&#8217;errore massimo tollerato in meno sulla quantit\u00e0 nominale dell&#8217;imballaggio preconfezionato.<\/p>\n<p>2. Prescrizioni relative al controllo dei lotti di imballaggi preconfezionati.<\/p>\n<p>Il controllo degli imballaggi preconfezionati \u00e8 effettuato per campionamento e comprende due parti:<\/p>\n<p>un controllo riguardante il contenuto effettivo di ciascun imballaggio preconfezionato del campione;<br \/>\nun secondo controllo riguardante la media dei contenuti effettivi degli imballaggi preconfezionati del campione.<\/p>\n<p>Un lotto di imballaggi preconfezionati \u00e8 considerato accettabile se i risultati dei due controlli soddisfano entrambi ai criteri di accettazione. Per ciascun controllo esistono due piani di campionamento da impiegare come segue:<\/p>\n<p>uno per il controllo non distruttivo, che non comporta cio\u00e8 l&#8217;apertura dell&#8217;imballaggio;<br \/>\nl&#8217;altro per il controllo distruttivo, che comporta cio\u00e8 l&#8217;apertura o la distruzione dell&#8217;imballaggio.<\/p>\n<p>Per motivi economici e pratici, quest&#8217;ultimo controllo \u00e8 limitato allo stretto indispensabile e la sua efficacia \u00e8 inferiore a quella del controllo non distruttivo.<br \/>\nSi deve quindi procedere al controllo distruttivo soltanto quando \u00e8 praticamente impossibile effettuare un controllo non distruttivo. Normalmente,<br \/>\nesso non viene effettuato per partite inferiori alle 100 unit\u00e0.<\/p>\n<p>2.1 Lotti di imballaggi preconfezionati.<\/p>\n<p>2.1.1 &#8211; Il lotto \u00e8 costituito dall&#8217;insieme degli imballaggi preconfezionati della stessa quantit\u00e0 nominale, dello stesso modello e della stessa fabbricazione, riempiti nello stesso luogo, oggetto del controllo. La sua grandezza \u00e8 limitata ai valori definiti qui di seguito.<\/p>\n<p>2.1.2 &#8211; Quando il controllo degli imballaggi preconfezionati viene effettuato alla fine della catena di riempimento, la grandezza del lotto \u00e8 pari alla produzione oraria massima della catena di riempimento senza limitazione di tale grandezza. Negli altri casi la grandezza del lotto \u00e8 limitata a 10.000 imballaggi preconfezionati.<\/p>\n<p>2.1.3 &#8211; Per i lotti di grandezza inferiore a 100 imballaggi preconfezionati il controllo non distruttivo, quando ha luogo, viene effettuato al 100 per cento.<\/p>\n<p>2.1.4. &#8211; Prima di effettuare i controlli di cui ai punti 2.2 e 2.3, si deve prelevare a caso dal lotto un numero sufficiente di imballaggi preconfezionati, per consentire lo svolgimento del controllo che richiede il campione di maggiore numerosit\u00e0.Per l&#8217;altro controllo, il campione necessario sar\u00e0 prelevato a caso dal primo campione e quindi contrassegnato. L&#8217;operazione di contrassegno deve essere effettuata prima di dare inizio alle operazioni di misurazione.<\/p>\n<p>2.2 &#8211; Controllo del contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato. Il contenuto minimo tollerato viene ottenuto deducendo dalla quantit\u00e0 nominale dell&#8217;imballaggio<br \/>\npreconfezionato l&#8217;errore massimo tollerato in meno corrispondente a tale quantit\u00e0 nominale. I singoli elementi del lotto, il contenuto effettivo dei quali sia inferiore al contenuto minimo tollerato, sono denominati difettosi.<\/p>\n<p>2.2.1 &#8211; Controllo non distruttivo. Per il controllo non distruttivo si ricorre ad un piano di campionamento doppio. Il primo numero di imballaggi preconfezionati controllati devo essere pari alla numerosit\u00e0 del primo campione indicata nel piano: se il numero dei difettosi riscontrato nel primo campione \u00e8 inferiore o pari al primo criterio di accettazione, il lotto \u00e8 considerato accettabile per questo controllo; se il numero dei difettosi riscontrato nel primo campione \u00e8 pari o superiore al primo criterio di rifiuto, il lotto \u00e8 respinto; se il numero dei difettosi riscontrato nel primo campione \u00e8 compreso fra il primo criterio di accettazione ed il primo criterio di rifiuto, si deve controllare un secondo campione la cui numerosit\u00e0 \u00e8 indicata nel piano.<\/p>\n<p>I numeri dei difettosi riscontrati nel primo e nel secondo campione devono essere addizionati: se il totale dei difettosi \u00e8 inferiore o pari al secondo criterio di accettazione, il lotto viene considerato accettabile per tale controllo; se il totale dei difettosi \u00e8 superiore o pari al secondo criterio di rifiuto, il lotto viene respinto.<\/p>\n<p>2.2.2 &#8211; Controllo distruttivo.<\/p>\n<p>Per il controllo distruttivo si ricorre al piano di campionamento semplice riportato qui di seguito che deve essere utilizzato unicamente per lotti di grandezza pari o superiore a 100. Il numero di imballaggi preconfezionato controllati \u00e8 pari a 20: se il numero dei difettosi riscontrato nel campione \u00e8 inferiore o pari al criterio di accettazione, il lotto \u00e8 considerato accettabile; se il numero dei difettosi riscontrato nel campione \u00e8 pari o superiore al criterio di rifiuto, il lotto \u00e8 respinto.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Legge del 25 ottobre 1978, n. 690 Adeguamento dell&#8217;ordinamento interno alla direttiva del consiglio delle Comunit\u00e0 europee n. 76\/211\/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati. 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